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Un bambino su 10 nasce prematuro e quando questo accade la famiglia si trova ribaltata in un mondo che non gli appartiene.  Si vive giornalmente con la speranza che tutto possa finire subito ed in fretta.  Si vive con in se, si vive con con i ma, si vive con molte interrogazioni o con le frasi ricorrenti “ma perché doveva accadere proprio a noi”. Passano giorni e talvolta anche mesi dove un papà ed una mamma  hanno la necessità di avere un conforto, un sostegno, un aiuto un valido supporto.

Numerosi sono i le emozioni ed anche gli eventi violenti che in questi frangenti, possono sovrapporsi. Dalle  paure dei genitori sulle condizioni di salute del bambino ai timori sui suoi handicap futuri. Dalla difficoltà di stabilire una relazione con il neonato precocemente sottoposto a terapie intensive, alla complessità di essere testimoni della sua sofferenza.

Momenti di così grave stress rendono spesso difficile esprimere e condividere all’interno della famiglia i pensieri e le preoccupazioni della situazione clinica.

Sicuramente, la realizzazione di uno spazio psicologico di ascolto e riflessione sull’esperienza di una nascita difficile vuole essere una risposta, all’insorgere di queste specifiche difficoltà. Sostanzialmente, l’obiettivo è quello di dare un conforto ai genitori nei momenti di crisi, ed aiutarli a costruire un adeguato rapporto sentimentale con il figlio oltre ad un corretto percorso del proprio bambino.

Stare tra le braccia dei genitori, essere accarezzati e sentire la voce sono attività considerate fondamentali nello sviluppo dei bambini nati troppo presto.

Quali sono i diritti delle mamme e dei papà lavoratori con bimbi nati pretermine?

Per il parto avvenuto prima del termine, viene riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi di astensione obbligatoria non goduti prima del parto.

Ciò vale anche se il parto si verifica durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall’Ispettorato del Lavoro. Anche in questa ipotesi, devono essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto, i soli “normali” due mesi di astensione obbligatoria prima del parto, escludendo, cioè i giorni non fruiti a titolo di interdizione anticipata.

I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto devono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell’astensione dopo il parto disposta, anche preventivamente, dall’Ispettorato del Lavoro, con un riconoscimento, quindi, di un periodo di congedo post partum di maggiore durata.

Il 4/4/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del D. Lgs.26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico  in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentiva, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice potesse fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

Quindi, oggi, la mamma lavoratrice può usufruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001) dalla data  in cui il bimbo arriva a casa, che coincide con la data delle dimissioni del neonato stesso.

Nell’ipotesi di parto prematurocon conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, anche il lavoratore padre, ricorrendo una delle situazioni previste dall’art. 28 del D. Lgs. 151/2001  – decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre –  ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare.

Il differimento del congedo non può essere richiesto in caso di parto “a termine” – cioè di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva – nonché nelle ipotesi di parto prematuro quando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.

Aggiornamento

L’INPS in tema di congedo obbligatorio di maternità in caso di parto “fortemente” prematuro ha previsto che questo congedo possa avere una durata complessiva maggiore dei 5 mesi previsti, potendo aggiungere ad essi tutti i giorni compresi tra la data del parto prematuro e l’inizio del congedo di maternità calcolato secondo la data presunta del parto.

La formula per calcolare l’astensione obbligatoria è: tre mesi + due mesi + i giorni che vanno dalla data del parto “fortemente” prematuro alla data prevista di inizio del congedo obbligatorio.